Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 63


CAPO IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile (Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5) (ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all'articolo 70-octies, comma 5;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 70-novies;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile , e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile , e le unioni civili costituite per delega a norma dell'articolo 70-quater;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti del matrimoni e di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile;
g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
(La presente lettera è stata aggiunta come lettera g-ter), dopo la lettera g), ai sensi di quanto disposto dalla lett. b) del comma 5 dell’art. 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132)
g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di scioglimento;
(Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
g-quinquies) la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;
(Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
(Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell'articolo 70-quater, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;
(Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero e le unioni civili costituite all'estero;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;
(Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
d) gli atti dei matrimoni celebrati o le unioni civili costituite dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio o dell'unione civile;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;
g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;
(Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121;
h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
(Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162)
h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle condizioni dello scioglimento.
(Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.

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