Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 61


Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto
diverso, da quello cattolico, l'ufficiale dello stato civile che
riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato
l'autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne' da'
immediata notizia al ministro medesimo.
Se il matrimonio e' stato celebrato nonostante l'opposizione,
l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo
atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.

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