Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 54


Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello
stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle
persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli
sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata
della pubblicazione o se essa e' stata abbreviata o dispensata.
Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota
l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli
archivi di cui all'articolo 10 con le modalita' di cui all'articolo
21, comma 1.

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