Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 52


Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale
e' stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del
codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo
provvedimento.
Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti e' stato
dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato
civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 89 del codice civile.

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