Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 51


Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il
cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi;
il luogo di loro residenza, la loro liberta' di stato; se tra gli
sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinita', di
adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice
civile, se gli sposi hanno gia' contratto precedente matrimonio; se
alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli
85 e 88 del codice civile.
L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza
della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio
eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza
di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

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