Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 45


ALTRI CASI DI RICONOSCIMENTO

1. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio che non ha compiuto i quattordici anni non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.
(Comma così modificato dal n. 1) della lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
2. Se il figlio ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di ciò si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.
(Comma così modificato dal n. 2) della lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 45"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti