Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 44


Il riconoscimento di un figlio nascituro puo' essere fatto dal
padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il
riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai
sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di
riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la
effettua copia di tale dichiarazione.

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