Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 38


Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un
istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che
accoglie il bambino ne da' immediata comunicazione all'ufficiale
dello stato civile del comune dove e' avvenuto ritrovamento.
L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui
all'articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l'eta'
apparente ed il sesso del bambino, cosi' come risultanti nella
comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome,
informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i
minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva
competenza.

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