Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 34


E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente,
di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi
ridicoli o vergognosi.
I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la
cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto
italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove
possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della
lingua di origine del nome.
Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono
essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine
naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie
particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita e'
formato.
Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione
del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni
del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto,
e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la
dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il
dichiarante, ne da' immediatamente notizia al procuratore della
Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

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