Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 33


DISPOSIZIONI SUL COGNOME

1. [Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato].
(Comma abrogato dal n. 1) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.
(Comma così sostituito dal n. 2) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.
(Comma così sostituito dal n. 3) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)

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