Se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di dieci giorni dalla
nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal
caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva
dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della
Repubblica.
Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di
cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del
ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in
forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A
tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il
procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo
giudizio.