Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 26


ATTIVITÀ DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio o dell'unione civile ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell'avvenuto giuramento.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)

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