Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 22


Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali,
i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da
una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata
conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con
giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformita' al
testo straniero.

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