Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 21


Le procure e gli altri documenti che si presentano
all'ufficiale dello stato civile, per comprovare stati, fatti o
qualita' da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli
archivi di cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi
la provenienza e l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale
che li conserva o, qualora cio' non sia possibile, registrandone
tutti gli elementi essenziali.
Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono
reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione,
l'ufficiale dello stato civile e' tenuto ad acquisirli direttamente.
Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge
o del presente regolamento, da autocertificazioni.
I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da
autorita' straniere devono essere legalizzati dall'autorita'
diplomatica o consolare competente, se non e' disposto diversamente.

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