Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 20


L'autorita' diplomatica o consolare che non e' in grado di
ottenere dalle autorita' locali copie degli atti di stato civile
formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, puo'
rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli
accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della
documentazione non potuta acquisire che verra' trascritta presso i
comuni italiani.

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