Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 15


Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini
italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorita'
consolare.
Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le
norme stabilite dalla legge del luogo alle autorita' locali
competenti, se cio' e' imposto dalla legge stessa. In questi casi
copia dell'atto e' inviata senza indugio, a cura del dichiarante,
all'autorita' diplomatica o consolare.

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