Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini
italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorita'
consolare.
Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le
norme stabilite dalla legge del luogo alle autorita' locali
competenti, se cio' e' imposto dalla legge stessa. In questi casi
copia dell'atto e' inviata senza indugio, a cura del dichiarante,
all'autorita' diplomatica o consolare.