Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 13


La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua
italiana e' ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve
previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere
all'incarico ricevuto. Se la persona e' sorda, muta o non vedente o
altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la
dichiarazione e' ricevuta o con l'ausilio di un interprete,
scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con
l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la
conformita' della dichiarazione stessa alla volonta' del dichiarante.
L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati
per ricevere la dichiarazione.
Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di
bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche.

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