Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 110


Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente
regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono
richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo si intende
effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.
Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e
il terzo comma dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97,
l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103,
il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115,
l'articolo 454, del codice civile.
All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono
soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice civile" e
"anche".
Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e
l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, le parole "all'ufficiale dello stato civile
individuato ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono sostituite dalle seguenti:
"all'ufficiale dello stato civile competente";
b) il comma 6 e' abrogato;
c) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Le attestazioni per i
minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorita' diplomatica o
consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed
anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12
del presente regolamento; l'autorita' diplomatica o consolare le
trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per
l'annotazione sull'atto di nascita.".
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5
dell'articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a
far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui
all'articolo 10.
Nel terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole "e
professione".

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