Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 101


Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione,
all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi a norma
degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti
suddetti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su
richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.

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