Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 22


abrogato [AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO]
[Nelle more dell'invio degli elenchi e dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, le regioni, le province e i comuni possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli beni di interesse artistico e storico.
La richiesta di autorizzazione è corredata, oltre che della documentazione indicata dagli articoli 7 e 8, da una relazione storico-architettonica sull'immobile, recante anche indicazioni sulle destinazioni d'uso e sugli interventi edilizi che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata dalla documentazione catastale e dalla pertinente documentazione grafica e iconografica.
Il Soprintendente regionale, nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 10.
Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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