abrogato TITOLO VI Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici (RIUNIONI DI IMPRESE) [1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento].
(Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)