Decreto Presidente Repubblica del 1989 numero 223 art. 7


CAPO II Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche (ISCRIZIONI ANAGRAFICHE)

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
(Articolo modificato dall'art. 15, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, dall'art. 14, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 126/2015)

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