Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 38


Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da bollo ed eseguite a cura e spese dell'ufficio. Esse recano la sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'ufficio.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte traduzioni o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi delle persone.

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