Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 36


Le etichette e gli stampati illustrativi dei farmaci rientranti nella assistenza farmaceutica prevista dagli articoli 28 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, distribuiti in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca.
La disposizione di cui al comma 1 viene applicata dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 36"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti