Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 33


Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.
Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1.
Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

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