Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 30


Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli, ad essi equiparati, di qualunque contenuto e forma comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicità, sono redatti a scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca.
Qualora le parti ne facciano richiesta, gli atti sono redatti in ambedue le lingue, uno di seguito all'altro oppure uno di fianco all'altro, e le sottoscrizioni sono apposte una volta sola in calce ai due testi.
I documenti di qualsiasi genere provenienti dall'estero e redatti in una delle due lingue italiana o tedesca, ove vengano allegati ad uno degli atti di cui al comma 1 non sono tradotti nell'altra lingua, salvo diversa volontà delle parti.
Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei quali deve essere fatto uso in altre parti del territorio nazionale e fuori del campo di applicazione dell'art. 1 sono accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 30"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti