Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 224 art. 13


abrogato PRESCRIZIONE

[1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

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