Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 44


Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per
gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una
chiesa parrocchiale o cattedrale, hanno efficacia per l'ente che a
norma degli articoli 28 e 30 della legge succede all'ente estinto.
Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a
favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono devolute
all'Istituto per il sostentamento del clero della stessa diocesi.

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