Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 43


La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche
presentata dagli enti di cui agli articoli 22 e 29 della legge è
corredata da copia del decreto del Ministro dell'interno che
conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

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