Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 37


Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di
culto:
a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della
chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni
patrimoniali e delle offerte a ciò destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di
ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle
relative rendite, il disposto dei successivi commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti
necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che
grava per statuto sul bilancio della fabbriceria.
Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono
iscritte nel bilancio della fabbriceria fra le partite di giro e
vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l'ente a
cui la chiesa è annessa.
Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene
conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una
quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente
impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza
della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento
delle rendite stesse.

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