Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 36


Non può essere nominato fabbriciere chi ha rapporti d'interesse
proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con
la fabbriceria.
Non possono essere contemporaneamente membri della stessa
fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.

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