Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 35


Le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di
rilevante interesse storico o artistico sono composte da sette
membri, nominati per un triennio, due dal vescovo diocesano e cinque
dal Ministro dell'interno sentito il vescovo stesso. Esse sono rette
da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il vescovo diocesano.
Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore della
chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio dal
prefetto, d'intesa con il vescovo diocesano. Esse sono rette da un
proprio regolamento approvato dal prefetto sentito il vescovo
diocesano.
Il presidente è eletto tra i membri della fabbriceria a norma
dello statuto o regolamento ed è nominato con decreto del Ministro
dell'interno o del prefetto, secondo la distinzione di cui ai commi 1
e 2.
Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.

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