Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 33


I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio del
Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro
dell'interno.
L'avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura
del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente viene iscritto
nel bilancio di previsione dell'anno successivo in sede di
assestamento.
L'avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali del
Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione degli
anni finanziari precedenti.

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