Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 26


I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo edifici
di culto designati ai sensi dell'art. 57 della legge durano in carica
quattro anni e non possono essere immediatamente confermati più di
una volta.
Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del
consiglio il nuovo componente resta in carica sino al compimento di
tale quadriennio.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative
funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari dei
culti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile
dell'interno con qualifica non superiore a vice prefetto e non
inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro
dell'interno.

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