Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 917 art. 59


DIVIDENDI
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.
(Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247)
2. [Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare]
(Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247)
(Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344)

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