Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 917 art. 19


INDENNITA' DI FINE RAPPORTO
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.
(Comma modificato, prima, dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, poi dall'art. 48, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Successivamente gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 dello stesso decreto. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto e dal comma 41 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223)
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 13 per il primo scaglione di reddito.
(Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 dello stesso decreto)
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.
(Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 dello stesso decreto. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto)
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
(Comma modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. Successivamente gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 dello stesso decreto)
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
(Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis per effetto di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 dello stesso decreto)
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
(Comma così sostituito prima dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 12 dello stesso decreto. Ultimo periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47)
4-bis. [Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17].
(Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e poi abrogato dal comma 23 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione)
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

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