Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 917 art. 123


abrogato REGIME DI NEUTRALITÀ PER I TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO
[1. Fra le società che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.
2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.
2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.
(Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo 8)]
(Articolo abrogato dal comma 33 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 34 dello stesso articolo 1)

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