Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 131 Tariffa, Parte prima, Atti soggetti a registrazione in termine fisso, art. 1




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Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi nota1 9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) nota2 2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale15%
Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) nota3 1,5%


Note:
I) (Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011)
II) (Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011.
In precedenza, la presente nota era stata modificata dall'art. 7, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000)
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento (101) gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
(Lettera così modificata dall'art. 33, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001)
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 .
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa (102) pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
(Comma così modificato dall'art. 41-bis, comma 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326)
(Nota aggiunta dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 e, successivamente, così sostituita dall'art. 3, comma 131, L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996)
4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.
(Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 55, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
II-ter) (Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011.
In precedenza, la presente nota era stata aggiunta dall'art. 3, comma 14, lett. c), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30)
II-quater) (Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011.
In precedenza, la presente nota era stata aggiunta dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998)
II-quinquies) (Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011.
In precedenza, la presente nota era stata aggiunta dall'art. 4, comma 6, lett. b), D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207)
II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.
(Nota aggiunta dall’ art. 1, comma 83, lett. b), n. 2), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 84 della medesima Legge n. 208/2015)

Note

nota1


Aliquota così modificata dall'art. 7, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011
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nota2


Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
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nota3


Comma modificato dall'art. 6, commi 1 e 5, D.L. 30 settembre 1989, n. 332; dagli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17, commi 1 e 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155; dall'art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; dall'art. 3, comma 14, lett. b), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30; dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998; dall'art. 7, commi 6 e 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000; dall'art. 4, comma 6, lett. a), D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207; dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, con la decorrenza prevista dall'art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004; dall'art. 1, commi 25 e 28, L. 24 dicembre 2007, n. 244; dall'art. 2, comma 23, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 609, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e dall'art. 1, commi 83, lett. b), n. 1), e 905, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 84 della medesima Legge n. 208/2015.
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