Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 131 art. 20


TITOLO III Applicazione dell'imposta (INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI)

1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 131 art. 20"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti