Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. TABELLA B


1) Ente nazionale per la morale del fanciullo (ENPMF).
2) [Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)]
(L'art. 1, L. 27 maggio 1991, n. 167 ha così disposto:
«Art. 1. 1. L'ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto»)
3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.
6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
10) Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia».
11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
13) Casa militare «Umberto I» per i veterani delle guerre nazionali.
14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze.
16) Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III»
17) Fondazione «Vittorio Emanuele III» per orfani e figli di ferrovieri.
18) Istituto postelegrafonici.
19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
20) [Ente nazionale assistenza magistrale] (10) .
21) Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori di scuola media.
22) Fondazione figli degli italiani all'estero.
23) Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani «F. D. Roosevelt».
24) Opera nazionale per le città dei ragazzi.
25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
26) Fondazione «Gerolamo Gaslini».
27) Casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi».
28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo», Napoli.
30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
31) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).
32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
33) Associazione nazionale vittime civili di guerra.
34) Unione italiani ciechi (UIC).
35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
37) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare.
38) Associazione nazionale combattenti e reduci.
39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
40) Unione nazionale mutilati per servizio.
41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
42) Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.
43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).
44) Federazione italiana della caccia.
45) Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
46) Consorzio nazionale produttori canapa.
47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
48) Ente nazionale per le Tre Venezie.
49) Ente nazionale cellulosa e carta.
50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.
51) Istituto di incremento ippico.
52) Ente produttori di selvaggina.
53) Ente mostra mercato dell'artigianato.
54) Ente italiano della moda.
55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).
56) Utenti motori agricoli (UMA).
57) Opera nazionale combattenti.
58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali.
59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna.
61) Ente nazionale protezione animali (ENPA).
62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.
L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.

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