Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 95


ATTRIBUZIONI AI COMUNI
1. Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 95"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti