Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 89


OPERE IDRAULICHE
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni.
2. Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
(Termine differito al 31 dicembre 1980 dall'art. 1, D.L. 7 maggio 1980, n. 152 ed al 31 dicembre 1981 dal D.L. 28 febbraio 1981, n. 35, convertito in legge dall'art. 1, L. 29 aprile 1981, n. 162).
3. Con decorrenza del 1° gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni.

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