Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 87


CAPO IV Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale (VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE)
1. Le funzioni amministrative relative alla materia «viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale» concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione.
2. D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.

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