Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 59


DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.
2. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

(Con D.P.C.M. 21 dicembre 1995 sono state individuate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni di cui al presente art. 59. Peraltro, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 242, la Corte costituzionale ha annullato il citato D.P.C.M. 21 dicembre 1995, limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della regione Liguria)

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