Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 57


ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
1. Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero.
[2. Fino a quando l'ENIT non sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, è integrato di quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un rappresentante designato dall'UN M. Alla scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all'art. 5, lettera d), e) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, e successive modificazioni]

[Comma abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998]

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