Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 50


TITOLO IV Sviluppo economico - CAPO I - Oggetto (MATERIE DI TRASFERIMENTO)
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «ferie e mercati», «turismo ed industria albeghiera», «acque minerali e termali», «cave e torbiere», «artigianato», «agricoltura e foreste», come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.

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