Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 41


FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
2. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.
3. Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

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