Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 35


abrogato - CAPO V Istruzione artigiana e professionale (. ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE
[1. Le funzioni amministrative relative alla materia «istruzione artigiana e professionale» concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale]

[Articolo abrogato dall'art. 147, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112]

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