Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 25


ATTRIBUZIONI AI COMUNI
1. Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.
2. La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.
3. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.
4. Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.
5. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.
7. L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.
8. Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.
9. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

(La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ha dichiarato, inoltre, a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1973, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
a) del comma sesto dello stesso articolo 25;
b) del comma settimo dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma» e alle parole «nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti»;
c) del comma nono dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo».)

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