Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 132


ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLE PROVINCE ED AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE
1. Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Il fondo di cui al precedente comma, per lo anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo 127.
3. Il Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.

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